Con l’entrata in vigore del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (articolo 2), sono state introdotte importanti novità sulla tassa automobilistica per il 2027. La misura prevede l’esenzione dal versamento per un solo veicolo per persona fisica, purché i termini ordinari di pagamento ricadano nel corso del 2027. Facciamo chiarezza su quali mezzi rientrano nell’agevolazione e su come interpretare le principali scadenze fiscali.
Requisiti dei veicoli e limite di potenza
Per beneficiare dell’esenzione, il veicolo deve soddisfare requisiti specifici:
- Tipologia e alimentazione: autovetture a benzina o gasolio, anche abbinati ad altre fonti di propulsione (compresi i modelli ibridi, GPL e metano omologati). Le auto esclusivamente elettriche continuano a seguire le normative e le riduzioni regionali già vigenti.
- Potenza massima: la potenza non deve superare gli 80 kW (circa 109 CV). Il dato di riferimento è riportato alla voce P.2 della carta di circolazione (o Documento Unico). Per i modelli ibridi fa fede la potenza del motore termico indicata a libretto.
- Copertura assicurativa: il mezzo deve essere regolarmente assicurato.
- Soggetti beneficiari: la misura si applica alle persone fisiche (compresi i titolari di partita IVA individuale) e non alle società o alle flotte aziendali. Non sono richiesti requisiti ISEE né limiti di reddito.
Selezione del mezzo ed estensione alle due ruote
La regola generale attribuisce il beneficio a un singolo mezzo per contribuente. Se si possiedono più autovetture che rientrano nel limite degli 80 kW, l’esenzione spetta esclusivamente all’auto con la potenza più bassa o con l’importo del bollo meno elevato in caso di pari kW.
Per quanto riguarda le due ruote, l’esenzione può applicarsi a una moto solo se il contribuente non è tenuto al pagamento del tributo per alcuna autovettura con potenza fino a 80 kW. Nei nuclei familiari, il limite resta strettamente personale: se due coniugi sono intestatari esclusivi di due vetture distinte, ciascuno può fruire del beneficio sul proprio veicolo.
Scadenze di pagamento ed efficacia temporale
L’applicazione della misura dipende dalla data in cui scade il termine ordinario di versamento:
- Termini nel 2027: i rinnovi il cui versamento è dovuto nel 2027 (ad esempio un bollo con periodo precedente in scadenza a dicembre 2026 e rinnovo a gennaio 2027) sono esenti.
- Termini nel 2026: i rinnovi dovuti entro il 31 dicembre 2026 restano interamente da versare, anche se la copertura fiscale si estende a mesi del 2027.
- Arretrati e rateizzazioni: il ritardato pagamento nel 2027 di un bollo scaduto nel 2026 non dà diritto all’esenzione. La norma vale unicamente per il periodo d’imposta 2027 e non costituisce una cancellazione permanente del tributo per gli anni successivi.
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